Tuttavia, la risoluzione del contratto e il pagamento dell'indennizzo "devono essere supportati da un accordo scritto tra le parti, nonché da un documento di transazione che, senza alcun dubbio, consenta di individuare il valore" dell'indennizzo, avverte l'Amministrazione fiscale.
La questione è stata sollevata da un proprietario che ha un contratto di locazione precedente al 1990 e che non può passare al Nuovo regime di locazione urbana (NRAU) perché l'inquilino ha più di 65 anni o perché il suo reddito è molto basso, secondo un rapporto dell'ECO.
Il proprietario ha anche cercato di vendere la casa con l'inquilino, ma senza successo. Pertanto, "ha preso in considerazione la possibilità di raggiungere un accordo con l'inquilino affinché rinunci alla sua posizione contrattuale in cambio del pagamento di un indennizzo".
Pertanto, "si chiede se l'eventuale indennizzo all'inquilino come modalità di risoluzione del contratto possa essere considerato un onere nell'ambito della categoria G, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), del Codice delle imposte". In altre parole, il contribuente in questione chiede se tale spesa possa essere deducibile dall'imposta sul reddito dovuta sulle plusvalenze generate dalla vendita dell'immobile.
L'istruzione dell'Agenzia delle Entrate inizia chiarendo che, "a seguito delle modifiche al Codice dell'IRS introdotte" dalla riforma della tassazione personale del 2014, la Legge n. 82-E/2014, del 31 dicembre, l'articolo 51 tiene ora conto di quanto segue: "Per la determinazione delle plusvalenze soggette a imposta, il valore di acquisizione è aumentato dei costi [...] comprovati per la rinuncia onerosa a posizioni contrattuali o ad altri diritti inerenti ai contratti relativi a tali beni".
Il progetto di riforma del Fisco del 2014 ha giustificato l'estensione della deduzione agli indennizzi pagati agli inquilini per la violazione del contratto da parte del locatore, ritenendo che il precedente regime fosse "ingiustificatamente restrittivo in termini di spese ammissibili ai fini della determinazione di tali plusvalenze", laddove "esclude la deducibilità delle spese effettivamente e necessariamente sostenute per ottenerle".
"Al fine di garantire una tassazione più equa, che risponda all'effettiva capacità contributiva, si ritiene che la gamma di spese da considerare nella determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze debba essere ampliata, includendovi i compensi comprovatamente corrisposti per la rinuncia onerosa a posizioni contrattuali o ad altri diritti relativi a beni immobili", secondo l'argomentazione presentata nell'ambito del progetto di riforma dell'imposta sul reddito.
Pertanto, "fintanto che l'indennizzo, per la risoluzione del contratto di locazione, è comprovatamente corrisposto al locatario/affittuario, può essere considerato ammissibile" per essere dedotto dall'imposta da pagare sulla plusvalenza generata dalla vendita dell'immobile, conclude l'AT.
Tuttavia, a tal fine, "il pagamento di tale compenso deve essere supportato da un accordo scritto tra le parti, nonché da un documento di transazione che, senza alcun dubbio, consenta di identificare l'importo dello stesso, i soggetti coinvolti nella transazione e l'immobile in questione e deve essere registrato nell'Allegato G, nel campo spese e oneri, della dichiarazione Modello 3 dell'Agenzia delle Entrate, per l'anno di vendita dell'immobile", secondo l'Amministrazione fiscale.