Ai sensi del decreto legge 98-A/2025 del 24 agosto - che stabilisce misure di sostegno e mitigazione dell'impatto degli incendi rurali ed entra in vigore oggi, a partire dal 1° luglio - "i termini per l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, compreso l'obbligo di pagamento di cui alle lettere b) e c) del n. 1 dell'articolo 120 del Codice dell'imposta comunale sugli immobili, possono essere eccezionalmente prorogati con ordinanza del membro del governo responsabile delle finanze o della sicurezza sociale".

Tali ordinanze stabiliscono un nuovo termine per l'adempimento di tali obblighi, nonché l'esenzione da sovrattasse e sanzioni, a condizione che tali termini siano rispettati.

Questa norma si applica ai contribuenti che risiedono o hanno il domicilio fiscale nelle parrocchie comprese nell'ambito territoriale definito dal Governo.

Il decreto pubblicato domenica stabilisce anche che il lavoro straordinario dei lavoratori della pubblica amministrazione (diretti, indiretti e autonomi) e dei lavoratori del settore privato che fanno parte del Sistema Speciale Antincendio Rurale (DECIR), svolto nell'ambito di questi incendi, si qualifica come "lavoro straordinario in casi di forza maggiore", esente dai limiti di legge sulla durata del lavoro straordinario.